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C. 126 - 130: il testo della legge

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Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»

Commi 126 – 130: Valorizzazione del merito, bonus, comitato per la valutazione dei docenti.

126.  Per  la  valorizzazione  del  merito  del  personale  docente  è  istituito  presso  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  un  apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere  dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche  in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i  fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a  maggiore  rischio  educativo,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato  per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo  unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito  dal comma 129 del presente articolo, assegna  annualmente al personale  docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata  valutazione.

128.  La  somma  di  cui  al  comma  127,  definita  bonus,  è  destinata  a  valorizzare  il  merito  del  personale  docente  di  ruolo  delle  istituzioni  scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data  di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui  al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei  docenti.   

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente  scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a)  tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio  dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b)  due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il  primo  ciclo  di  istruzione;  un  rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei  genitori,  per  il  secondo  ciclo  di  istruzione,  scelti dal consiglio di istituto;

c)  un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico  regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

 3.  Il  comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei  docenti  sulla  base:

a)  della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché  del  successo  formativo  e  scolastico degli studenti;

b)  dei  risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze  degli  alunni  e  dell'innovazione  didattica  e  metodologica,  nonché  della  collaborazione  alla  ricerca  didattica,  alla  documentazione  e  alla  diffusione di buone pratiche didattiche;

c)  delle  responsabilità  assunte  nel  coordinamento  organizzativo  e  didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo  di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine  il  comitato  è  composto  dal  dirigente  scolastico,  che  lo  presiede,  dai  docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono  affidate le funzioni di tutor.

5.  Il  comitato  valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su  richiesta  dell'interessato,  previa  relazione  del  dirigente  scolastico;  nel  caso  di  valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori  non  partecipa  l'interessato  e  il  consiglio  di  istituto  provvede  all'individuazione  di  un  sostituto.  Il  comitato  esercita  altresì  le  competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo  501».

130.  Al  termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici  regionali  inviano  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  una  relazione  sui  criteri  adottati  dalle  istituzioni  scolastiche  per  il  riconoscimento  del  merito  dei  docenti  ai  sensi  dell'articolo  11  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito  dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato  tecnico  scientifico  nominato  dal  Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti  sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la  valutazione  del  merito  dei  docenti  a  livello  nazionale.  Tali  linee  guida  sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  sulla  base  delle  evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici  scolastici  regionali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,  indennità,  gettone  di  presenza,  rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
 

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